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TA.R.S.U.
(Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani
)

I cittadini o le società che dispongono di un immobile e/o di un'area usata per lo svolgimento di attività (operativa) devono denunciare la superficie occupata entro il 20 Gennaio successivo all'inizio dell'occupazione.

Tariffe
Il Consiglio Comunale delibera l'istituzione e l'ordinamento del tributo entro il termine stabilito per l'approvazione del bilancio; alla determinazione delle tariffe provvede la Giunta Comunale entro lo stesso termine.

Esenzioni
Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati (es. terrazze e balconi, centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, silos) o perché risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione(es. fabbricati non agibili, in ristrutturazione limitatamente al periodo di effettiva mancata occupazione dell'immobile).

Termine per la presentazione della denuncia

I soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo immobili e/o aree soggetti alla tassa sono tenuti a presentare denuncia entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione. Qualora mutino le condizioni di tassabilità il contribuente dovrà provvedere nuovamente alla denuncia entro gli stessi termini previsti per la denuncia iniziale.

Modalità di pagamento

Il pagamento dell'avviso di pagamento può essere effettuato in quattro rate o in un'unica soluzione come indicato nell'avviso stesso.

Normativa di riferimento: Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507