Borse di studio
La Regione Liguria provvede, ogni anno, all’erogazione del fondo statale per l’assegnazione di borse di studio per l’istruzione, a sostegno della spesa delle famiglie, definendo i criteri di erogazione oltre al modulo di domanda.
Sono di competenza dei Comune le seguenti borse di studio, previste dall’art. 12 della L.R. 8 giugno 2006 n. 15:
- attività integrative inserite nel piano dell’offerta formativa, contributi di laboratorio, spese di trasporto e mensa scolastica;
- libri di testo.
Il modulo per richiedere l’assegnazione della borsa di studio è distribuito ogni anno dalle scuole; le medesime provvedono ad informare gli aventi diritto, raccogliendo tutte le domande e trasmettendole al servizio Pubblica Istruzione del Comune di residenza dell’alunno. I richiedenti dovranno presentare una domanda per ogni figlio e per ciascuna tipologia di borsa di studio.
Modalità operative dell’Ufficio Pubblica Istruzione
Ai fini dell’assegnazione delle borse di studio, l’Ufficio Pubblica Istruzione cura i seguenti adempimenti:
1) Acquisizione delle istanze secondo le procedure regionali;
2) Verifica della soglia massima reddituale per l’ammissione ai contributi;
3) Verifica della misura del contributo da assegnare, diversificata per fasce di reddito ISEE;
4) Verifica dell’entità massima della borsa di studio, di importo differenziato per i diversi ordini di scuola;
5) Verifica delle soglie reddituali per le priorità in graduatoria;
6) Controllo della documentazione allegata all’istanza;
7) Controllo dell’eventuale partecipazione contestuale a una o più graduatorie;
8) Applicazione di eventuali decurtazioni sul reddito ISEE e quant’altro richiesto dal bando, per ogni disabile presente nel nucleo e per ogni figlio a carico oltre il primo;
9) Assegnazione del contributo per ogni singola istanza;
10) Esclusione dal contributo delle istanze non ammissibili;
11) Formulazione ed approvazione delle diverse graduatorie;
12) Comunicazione circa gli esiti agli interessati;
13) Liquidazione del contributo agli aventi diritto;
14) Effettuazione del controllo a campione del 5% in relazione alle istanze ammesse sulla base di quanto autocertificato, ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. 445/2000. Qualora dal controllo emergesse la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il beneficiario decade dal beneficio conseguito e viene segnalato all’Autorità Giudiziaria;
15) Formulazione degli atti amministrativi relativi al controllo, provvedendo a darne opportuna e necessaria comunicazione alla Regione Liguria e agli Enti di competenza;
16) Monitoraggio circa la gestione delle borse di studio, come richiesto dalla Regione Liguria.
Si precisa che:
1) L’erogazione dei contributi è effettuata e fino all’esaurimento delle risorse disponibili;
2) hanno diritto alla priorità di liquidazione della borsa di studio le istanze, che presentano la situazione reddituale ISEE pari o inferiore a € 15.000,00;
3) i figli delle vittime d’incidenti mortali sul lavoro, indipendentemente dalla situazione reddituale della famiglia, hanno diritto alla borsa di studio purché l’attestazione ISEE non sia superiore al limite fissato ogni anno dalla Regione Liguria.